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Pericoli di incidente rilevante connessi con determinate sostanze pericolose

L’elemento principale che caratterizza e classifica uno “stabilimento a rischio di incidente rilevante”, è la presenza in stabilimento di determinate sostanze o categorie di sostanze, potenzialmente pericolose, in quantità tali da superare determinate soglie. Si definisce come “presenza di sostanze pericolose” la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero di quelle che si reputa possono essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale (art. 2 D.Lgs 334/99 e smi.).

Le sostanze aventi le caratteristiche rientranti nell’applicazione del richiamato D.Lgs 334/99 e smi. sono così classificate:
-    sostanze tossiche (composti chimici che provocano effetti avversi sull’organismo umano quando sono inalati, ingeriti o assorbiti per via cutanea);
-    sostanze infiammabili (che possono liberare grandi quantità di energia termica);
-    sostanze esplosive (che possono liberare grandi quantità di energia dinamica);
-    sostanze comburenti (che hanno reazione fortemente esotermica a contatto con altre sostanze);
-    sostanze pericolose per l’ambiente (sostanze che presentano caratteristiche di pericolosità per l’ambiente e comportano o possono comportare nel tempo gravi danni).

La detenzione e l’uso di tali tipologie di può portare, allo sviluppo non controllato di un incidente con pericolo grave, immediato o differito, sia per l’uomo (all’interno o all’esterno dello stabilimento), sia per l’ambiente circostante, a causa di:
-    emissione e/o diffusione di sostanze tossiche per l’uomo e/o per l’ambiente;
-    incendio;
-    esplosione.

Le sostanze e/o le categorie di sostanze e preparati, con i relativi limiti di detenzione, superati i quali il gestore di uno stabilimento ha l’obbligo degli adempimenti stabiliti nella Seveso, sono elencati in allegato I, parte 1 e parte 2 del D.Lgs. 334/99 e smi..

Infine la normativa prevede compiti differenziati per il gestore e per la pubblica amministrazione:
-    per il gestore, l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi connessi alla detenzione e impiego di sostanze pericolose nella propria attività, di definire la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di attuare il sistema di gestione della sicurezza;
per la pubblica amministrazione attività di valutazione e controllo in materia di analisi delle valutazioni effettuate dal gestore, verifica delle misure di sicurezza, vigilanza, prescrizione di eventuali interventi mitigativi/migliorativi, informazione della popolazione, pianificazione dell'emergenza e controllo dell'urbanizzazione.

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